Art. 9.
(Sanzioni).

      1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui agli articoli 2 e 2-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300.

 

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      2. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque fa commercio di cani o di gatti, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
      3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 affluiscono alle entrate dell'ente locale e sono utilizzate ai fini dell'attuazione della presente legge».